TITOLO I – Principi generali e
programmatici
CAPO I – L'autonomia statutaria
Art. 1 – Principi fondamentali
Il Comune di Biandronno è ente autonomo locale con rappresentatività
generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle
Leggi dello Stato; è un ente democratico che crede nei principi
europeistici, della pace e della solidarietà e si riconosce
in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato
sul principio dell’autonomia degli enti locali.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli
istituti di cui al presente Statuto e si concretizza con l’autonomia
finanziaria, nell'ambito delle leggi e dell’ordinamento della
finanza pubblica.
Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità fra
uomo e donna ed a tal fine verrà favorita la presenza di
entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché
negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.
Art. 2 – Finalità
Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed
economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed
ai principi della Costituzione.
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti
i soggetti pubblici e privati, parrocchie ed enti morali, e promuove
la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche
e sindacali all'amministrazione.
Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai seguenti criteri
e principi:
il superamento degli squilibri economici, sociali.
la promozione della persona umana attraverso il sostegno dell'istruzione
e della cultura, favorendo la tradizione socio-culturale-religiosa
storicamente presente sul territorio;
la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica,
pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme d'associazionismo
economico e di cooperazione;
la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche
e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività
una migliore qualità della vita.
Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato
di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona con particolare
riguardo alla sua dignità, anche con l’attività
delle organizzazioni di volontariato;
Art. 3 – Programmazione e forme
di cooperazione
Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo
e gli strumenti della programmazione.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi
dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali
operanti nel territorio.
I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono
informati ai principi di cooperazione, complementarietà e
sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi,
il Comune può delegare le proprie funzioni ad altri Enti.
Art. 4 – Territorio e sede comunale
Il territorio del Comune comprende gli agglomerati di Biandronno
e Cassinetta.
Si estende per Kmq 8,32 e confina con i Comuni di Bregano, Bardello,
Cazzago Brabbia, Gavirate, Ternate, Travedona Monate e Varese.
Il Palazzo Municipale è la Sede istituzionale ed è
ubicato in Piazza Cavour.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede
Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze,
il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria
sede.
All’interno del territorio del Comune di Biandronno non è
consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia,
l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento
o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può
essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
Art. 5 - Albo Pretorio
L’Albo Pretorio è ubicato nell’area adiacente
al Palazzo Civico in posizione accessibile al pubblico in qualsiasi
momento ed è utilizzato per la pubblicazione degli atti e
avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Il Segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi del Messo
Comunale, nominato dal Sindaco, e su attestazione di questo, ne
certifica l’avvenuta pubblicazione e su attestazione di questi
, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 6 – Stemma e Gonfalone
Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome Biandronno
e con uno stemma, in virtù del Decreto del Consiglio dei
Ministri del 10 luglio 1962.
In tali provvedimenti gli emblemi del Comune risultano così
descritti:
STEMMA:
D’azzurro, al castello d’argento torricellato di due
pezzi laterali in capo da due stelle dello stesso di sei raggi,
murato di nero, aperto e finestrato del campo, fondato su una striscia
di campagna al naturale nascente da uno specchio d’acqua ondato
di verde e d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE:
Drappo partito, di bianco e d’azzurro, riccamente ornato di
ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con
la iscrizione centrata in argento; COMUNE DI BIANDRONNO. Le parti
di metallo e cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà
ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette
argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato
lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta in nastri
tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, alla presenza
del Sindaco o suo delegato, si può esibire il Gonfalone Comunale.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali
debbono essere autorizzati dalla Giunta Comunale.
Il gonfalone verrà esposto, unitamente alla bandiera della
Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea, secondo,
le disposizioni della Legge 5/2/1998 n. 22.
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