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indica oragiovedì 21 aprile 2005  ore: 10.24.32 
Amministrazione
Struttura
Atti

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TITOLO I – Principi generali e programmatici
CAPO I – L'autonomia statutaria

Art. 1 – Principi fondamentali
Il Comune di Biandronno è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato; è un ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà e si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto e si concretizza con l’autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi e dell’ordinamento della finanza pubblica.
Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità fra uomo e donna ed a tal fine verrà favorita la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

Art. 2 – Finalità
Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione.
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, parrocchie ed enti morali, e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai seguenti criteri e principi:
il superamento degli squilibri economici, sociali.
la promozione della persona umana attraverso il sostegno dell'istruzione e della cultura, favorendo la tradizione socio-culturale-religiosa storicamente presente sul territorio;
la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme d'associazionismo economico e di cooperazione;
la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona con particolare riguardo alla sua dignità, anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione
Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare le proprie funzioni ad altri Enti.

Art. 4 – Territorio e sede comunale
Il territorio del Comune comprende gli agglomerati di Biandronno e Cassinetta.
Si estende per Kmq 8,32 e confina con i Comuni di Bregano, Bardello, Cazzago Brabbia, Gavirate, Ternate, Travedona Monate e Varese.
Il Palazzo Municipale è la Sede istituzionale ed è ubicato in Piazza Cavour.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
All’interno del territorio del Comune di Biandronno non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo Pretorio
L’Albo Pretorio è ubicato nell’area adiacente al Palazzo Civico in posizione accessibile al pubblico in qualsiasi momento ed è utilizzato per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Il Segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi del Messo Comunale, nominato dal Sindaco, e su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione e su attestazione di questi , ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 – Stemma e Gonfalone
Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome Biandronno e con uno stemma, in virtù del Decreto del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 1962.
In tali provvedimenti gli emblemi del Comune risultano così descritti:
STEMMA:
D’azzurro, al castello d’argento torricellato di due pezzi laterali in capo da due stelle dello stesso di sei raggi, murato di nero, aperto e finestrato del campo, fondato su una striscia di campagna al naturale nascente da uno specchio d’acqua ondato di verde e d’argento. Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE:
Drappo partito, di bianco e d’azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento; COMUNE DI BIANDRONNO. Le parti di metallo e cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta in nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, alla presenza del Sindaco o suo delegato, si può esibire il Gonfalone Comunale.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali debbono essere autorizzati dalla Giunta Comunale.
Il gonfalone verrà esposto, unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea, secondo, le disposizioni della Legge 5/2/1998 n. 22.
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