TITOLO VII –
FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I – Potestà regolamentare
Art. 66 – Statuto
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento
comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del
Comune.
Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio
Comunale su richiesta di quattro o più consiglieri o dal
6% dei cittadini elettori del Comune. Il Sindaco cura l’invio
a tutti i consiglieri della proposta predetta e dei relativi allegati
almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno
discusse.
(. . . . . . . )
Art. 67 – Regolamenti
Il Comune emana i regolamenti:
nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
in tutte le altre materie di competenza comunale.
Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli
enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel
rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto
delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni
regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza
nelle materie stesse.
L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun
consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art.
54 del presente statuto.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo
pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità
delle disposizioni della stessa deliberazione, nonché per
la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è
diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti
a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva
conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque
intenda consultarli.
CAPO III – Norme transitorie e finali
Art. 68 – Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione all’albo pretorio. Da tale momento cessa
l’applicazione delle norme transitorie.
Il Consiglio entro il 31 dicembre 2000 approverà i regolamenti
previsti dallo Statuto, che non siano già stati approvati,
e adeguerà quelli in contrasto con le sue norme.
Art. 69 – Modifiche statutarie
Qualsiasi modifica dello Statuto viene deliberata dal Consiglio
Comunale con la procedura e con la maggioranza di legge. Le relative
proposte non possono essere esaminate dal Consiglio se non siano
trascorsi almeno trenta giorni dalla relativa iscrizione all’ordine
del giorno.
La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata
dallo schema di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello
Statuto comporta l’approvazione del nuovo.
^top^

|